Art. 7.
(Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto).

      1. I lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione di patologie correlabili all'amianto, di servizi sanitari di assistenza specifica, mirata al sostegno della persona malata ed a rendere più efficace l'intervento terapeutico.
      2. Le attività di cui al comma 1 sono finanziate dall'INAIL e affidate ai dipartimenti di prevenzione delle ASL, che possono avvalersi anche di strutture sanitarie accreditate.
      3. I dati e le informazioni acquisiti dall'INAIL nell'attività di accertamento e di certificazione dell'esposizione all'amianto di cui al comma 4 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come sostituito dall'articolo 5 dalla presente legge, nonché le attività di sorveglianza e di assistenza sanitarie previste dal comma 1 dal presente articolo, sono riportati nei registri degli esposti e dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlati di cui, rispettivamente, agli articoli 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e all'articolo 16 della presente legge, nonché nei centri di raccolta dei dati regionali, ove esistenti.
      4. I dati e le informazioni di cui al comma 3 del presente articolo sono iscritti nel libretto sanitario di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, tenuto e aggiornato

 

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a cura del medico di medicina generale dell'interessato cui, in copia, viene consegnato.
      5. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i protocolli sanitari nonché le modalità di svolgimento e di fruizione delle forme di monitoraggio e delle attività di assistenza di cui al comma 1.
      6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.