1. I lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione di patologie correlabili all'amianto, di servizi sanitari di assistenza specifica, mirata al sostegno della persona malata ed a rendere più efficace l'intervento terapeutico.
2. Le attività di cui al comma 1 sono finanziate dall'INAIL e affidate ai dipartimenti di prevenzione delle ASL, che possono avvalersi anche di strutture sanitarie accreditate.
3. I dati e le informazioni acquisiti dall'INAIL nell'attività di accertamento e di certificazione dell'esposizione all'amianto di cui al comma 4 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come sostituito dall'articolo 5 dalla presente legge, nonché le attività di sorveglianza e di assistenza sanitarie previste dal comma 1 dal presente articolo, sono riportati nei registri degli esposti e dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlati di cui, rispettivamente, agli articoli 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e all'articolo 16 della presente legge, nonché nei centri di raccolta dei dati regionali, ove esistenti.
4. I dati e le informazioni di cui al comma 3 del presente articolo sono iscritti nel libretto sanitario di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, tenuto e aggiornato